Statuto comunale (in revisione)
documenti allegati
[Statuto comunale]STATUTO COMUNALE
Ultimo aggiornamento : 14/03/2013Testo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 gennaio 2002 con deliberazione n. 13, divenuta esecutiva in data 25 febbraio 2002. Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 maggio 2003 con deliberazione n. 40, divenuta esecutiva in data 14 giugno 2003. Integrato con deliberazione consiliare n. 6 del 22.2.2007 divenuta esecutiva in data 14.4.2007 e n. 19 del 23.4.2008 divenuta esecutiva in data 20.6.2008. Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 87 del 21.12.2009 divenuta esecutiva in data 19.1.2010. Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 51 del 3/7/2010, con deliberazione n. 69 del 2/5/2012.
Il Comune di Cava de' Tirreni è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni, unitamente a quelle regionali, e secondo le norme del presente Statuto.
Il Comune di Cava de' Tirreni è titolare di funzioni proprie.
Rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della solidarietà umana.
In particolare, il Comune di Cava de’ Tirreni intende sempre più caratterizzarsi come “città della qualità della vita e della salute”.
Articolo 2 – TERRITORIO
Il Comune di Cava de' Tirreni ha un proprio territorio comprendente la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24.12.1954, nº 1228, comprendente n. 16 frazioni ed il Capoluogo, ove è istituita la sede del Comune e dei suoi organi istituzionali.
La città di Cava de' Tirreni, già riconosciuta Stazione di Soggiorno in virtù del D.M. 30 novembre 1934, è città a vocazione turistica, culturale, agricola, e commerciale.
Il Comune di Cava de’ Tirreni, come centro distrettuale di servizi, privilegerà i rapporti con le realtà territoriali vicine e culturalmente omogenee, in particolare con la Costiera amalfitana.
Il territorio del Comune di Cava de' Tirreni costituisce "zona denuclearizzata", ossia zona libera da impianti nucleari e sulla cui superficie è vietato installare, sperimentare e far transitare armi nucleari e scorie radioattive.
Il Comune di Cava de’ Tirreni si adopera affinché sul proprio territorio si diffondano forme di energia alternativa eco-compatibile.
Il Comune di Cava de’ Tirreni si dichiara, infine, contrario all’introduzione, alla coltivazione e alla sperimentazione sul proprio territorio di organismi geneticamente modificati.
Il Comune di Cava de’ Tirreni riconosce la qualità onoraria di “cittadino fuori porta” , previa istanza degli interessati, a tutti i cittadini non più residenti che si sono trasferiti in altri comuni per la carenza di alloggi sul territorio o per motivi di lavoro, pur conservando con la Città un forte legame.
La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della città è deliberata dalla Giunta comunale, previo parere o su proposta della commissione comunale per la toponomastica cittadina, in base ad apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.[1]
Articolo 3 - STEMMA - GONFALONE - TITOLO DI CITTA'
Il Comune di Cava de’ Tirreni, la cui denominazione fu riconosciuta con Regio Decreto 23 ottobre 1862, ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, concessi con Decreto del Presidente della Repubblica del 24.12.1965.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone recante lo stemma.
Non sono consentiti l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali che non si identifichino con quelli della Comunità.
Il Comune di Cava de’ Tirreni si fregia del titolo di Città, come attribuito con Decreto del Presidente della Repubblica del 18.11.1965.
Il Comune di Cava de’ Tirreni è Comune d’Europa, giusta decisione della Commissione per l’assetto del territorio e dei poteri locali dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’ Europa del 15.3.1983.
Articolo 4 - PRINCIPI PROGRAMMATICI
Il Comune di Cava de' Tirreni concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana attraverso provvedimenti volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e la uguaglianza dei cittadini.
Opera al fine di conseguire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese, e promuove l'educazione civica degli stessi.
Favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
Riconosce, garantisce e promuove la partecipazione delle forme sociali al governo della città.
In particolare, principio ispiratore di ogni attività comunale sarà quello di “sussidiarietà orizzontale”, nel senso che il Comune si impegna ad esercitare le proprie funzioni, ogni volta in cui ciò sia possibile, attraverso l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali, purché siano in grado di svolgerle adeguatamente.
Attua, per l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, in ambiti territoriali adeguati, forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni, con la regione, con la provincia e con altri enti pubblici o privati privilegiando i rapporti con i comuni della Costiera Amalfitana e con gli altri viciniori.
Può formalizzare intese ed accordi di collaborazione con altri enti locali e Pubbliche Amministrazioni al fine di migliorare l’esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti anche attraverso gli accordi di programma.
Si impegna a valorizzare la famiglia come luogo fondamentale di crescita e di vita equilibrata degli individui, garantendo i servizi socio-assistenziali diretti alla sua promozione e alla sua tutela.
Favorisce tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei cittadini al fine di garantire l'effettiva partecipazione degli stessi alla vita politico-amministrativa della Città.
Riconosce a tutti uguaglianza di trattamento senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Promuove azioni per favorire la pari opportunità tra donne ed uomini in ogni campo della vita civile e sociale. In particolare, nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti dal Comune è promossa la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.
Il Comune di Cava de' Tirreni si impegna ad adottare in tutti gli atti propri, un linguaggio non discriminante.
Pone in essere azioni per organizzare tempi e modalità della vita urbana al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
Articolo 5 - FINALITA'
Il Comune avvalendosi delle proprie competenze e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà:
- assume come compito prioritario la tutela della salute e la qualità della vita dei suoi cittadini, impegnandosi nella lotta contro ogni forma di inquinamento, deforestazione e per la tutela e la riqualificazione dell’ambiente montano, rurale ed urbano;
- promuove l’incremento dell’occupazione e la soluzione del problema della casa, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, quali momenti essenziali per garantire sufficienti livelli di vita ai cittadini;
- concorre ad assicurare i servizi fondamentali con particolare riguardo alla istruzione, alla promozione culturale, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alla educazione ad attività sportive ed all'impiego del tempo libero;
- opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed ai soggetti comunque meno garantiti;
- garantisce ai minori ed ai giovani protezione sociale e servizi atti a favorire una sana crescita fisica e morale ed il pieno rispetto delle singole soggettività;
- promuove e favorisce la cooperazione come strumento di sviluppo sociale e di partecipazione popolare al processo produttivo;
- persegue i principi della massima trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e della semplificazione dei procedimenti nella propria azione amministrativa;
- garantisce ai giovani il diritto di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche;
- promuove, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, adeguate politiche della formazione rivolte in particolare alle categorie sociali meno garantite;
- valorizza e sostiene lo sviluppo economico e sociale della comunità direttamente e attraverso l’azione promossa dalle relative associazioni, in ambito nazionale ed internazionale;
- assicura e garantisce il rispetto e la tutela delle diversità di etnia, di lingua, di cultura, di religione, di politica e di sesso, favorendone l’integrazione anche attraverso l’azione della cultura e della tolleranza.
- promuove, stimola, divulga ed educa i cittadini ad una cultura ambientalista.
Nota:
In applicazione dell’art. 3 c. 5 del TUEL è stato menzionato espressamente il principio della sussidiarietà e dello svolgimento di funzioni anche attraverso forme di collaborazione civica.
Articolo 6 - DIRITTO ALLA PACE
Il Comune riconosce il diritto alla pace come diritto fondamentale delle persone e dei popoli, promuove la cultura della pace, della non violenza, dell'antirazzismo e dei diritti umani, mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione internazionale e di raccordo con quanti operano in tale contesto.
Il Comune, riconosce nella pace, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che sanciscono il ripudio della guerra, il mezzo da perseguire per la risoluzione delle controversie internazionali.
Aborrisce ogni atto di terrorismo a qualunque scopo finalizzato, e rifiuta la pratica degli embarghi che incidano sulle popolazioni inermi, come metodo di risoluzione delle controversie internazionali.
Il Comune aderisce agli Enti Locali nazionali per la pace.
In armonia con lo spirito della Costituzione, il Comune promuove l'incontro con altre culture e, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri, comunitari ed extra-comunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli.
Il Comune riconosce a tutti quelli che si trovino sul proprio territorio i diritti fondamentali della persona umana.
Articolo 6 bis – DIRITTO ALL’ACQUA
Il Comune di Cava de’ Tirreni riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico; conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 144 del D.Lgs. n. 267/2000[2].
Articolo 7 - TUTELA PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO E CULTURALE
Il Comune di Cava de' Tirreni promuove la piena valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale, con particolare riferimento alle frazioni e al centro storico cittadino.
In particolare promuove le misure necessarie a conservare, difendere e risanare l'ambiente naturale, onde garantire il pieno equilibrio dell'ecosistema, con riguardo alla salvaguardia del patrimonio faunistico e boschivo ed alla loro valorizzazione dal punto di vista economico.
Gestisce il Parco Naturale Diecimare istituito con Legge regionale n° 45 del 29.5.1980, in forma diretta o indiretta, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale.
Sollecita e promuove, altresì, lo sviluppo delle attività culturali in ogni libera manifestazione, nonché l'attività di ricerca.
Promuove la costituzione di parchi naturali, che tuttavia non incidano eccessivamente sulle attività economiche e sociali dei cittadini.
Tutela e promuove le tradizioni culturali e folcloristiche della Città, valorizzando le rievocazioni storiche e le manifestazioni religiose, in particolare la “Disfida dei Trombonieri”, la “Festa di Monte Castello” compresi i tradizionali fuochi artificiali sull’omonimo Monte, nel rispetto del patrimonio boschivo, e ponendo in essere le iniziative volte a diffondere l’immagine, la cultura e la storia cittadina, in ambito nazionale ed internazionale.
Articolo 7 bis – SPONSORIZZAZIONE
Per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, paesaggistico ed economico della città, nonché eventi di particolare rilievo, il Comune può stipulare accordi di sponsorizzazione con enti, società ed associazioni. La Giunta Comunale, in relazione alle disponibilità di bilancio, individua, annualmente, sia l’oggetto e le modalità della sponsorizzazione, sia le categorie dei soggetti destinatari[3].
TITOLO II
CAPO I: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Articolo 8 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE
La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni rappresentate dagli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.
Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo alle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale.
Articolo 9 - PARTECIPAZIONE NELLE FORME LIBERE ASSOCIATIVE
La partecipazione dei cittadini all' Amministrazione del Comune attraverso le libere forme associative degli stessi, costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un’adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali, agricole; le associazioni per la tutela dei consumatori, le associazioni di volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicap, le associazioni per la pratica dello sport e tempo libero, per la tutela della natura, dell'ambiente, e per il decoro della città; le associazioni e gli organismi della scuola e della cultura per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani e delle donne ed ogni altra forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate nel precedente comma.
Una delle Commissioni consiliari permanenti è preposta ad organizzare i rapporti tra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini.
Essa esprime parere per la registrazione, in appositi albi, delle associazioni ed organismi che ne fanno richiesta, accertando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e in applicazione dei principi contenuti nel relativo regolamento consiliare e delle leggi vigenti.
Il predetto regolamento fissa il numero, la composizione degli albi e le modalità di iscrizione delle associazioni nei predetti albi, tenuti dagli uffici competenti.
Sono altresì istituite dall’apposito regolamento le consulte delle associazioni.
Attraverso questi organismi il Comune organizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere forme associative ed organismi dei cittadini, mediante attività propositive e di consultazione.
Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi.
Le Consulte sono elette in concomitanza con il ciclo amministrativo.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio vengono anch'esse rinnovate.
Le Consulte sono elette dalle associazioni ed organismi registrati nei rispettivi albi con le modalità stabilite dall’ apposito regolamento comunale che fissa il numero dei componenti di ognuna.
Ciascuna Consulta elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.
Il Presidente della Consulta, previo accordo con l’Assessore competente, comunica la data della convocazione, con gli argomenti dell'ordine del giorno da discutere ai componenti della Consulta, al Sindaco e al Presidente della commissione permanente di riferimento i quali, se lo ritengono, possono intervenire.
Il Comune promuove la conoscenza da parte dei ragazzi e dei giovani delle istituzioni cittadine ed il loro coinvolgimento nell’ amministrazione della città.
E' istituito il Consiglio Comunale dei giovani composto da tutti i rappresentanti elettivi degli studenti nei Consigli d’Istituto delle scuole superiori, nonché da due studenti per ogni scuola media inferiore cittadina, designati ogni anno dai rispettivi Presidi, con la partecipazione degli studenti nella scelta. L'apposito regolamento, adottato in modo autonomo dall’organo e successivamente deliberato dal Consiglio comunale, ne definisce compiti, modalità di elezione e funzionamento.
Il Consiglio comunale dei giovani si riunisce di diritto ogni anno, ad iniziativa dell’Assessore con delega alla pubblica istruzione, entro il mese di novembre. Le successive riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio comunale dei giovani, autonomamente o su richiesta – previa determinazione dei punti all’ ordine del giorno – di almeno un terzo del Consiglio comunale, dell’Assessore alla pubblica istruzione, del Presidente del Distretto scolastico, di almeno trecento studenti frequentanti le scuole medie superiori cittadine.
Il Consiglio comunale dei giovani si riunisce presso l’Aula consiliare, previo accordo con il Presidente del Consiglio comunale.
E' istituito il Comitato per la Pace e i Diritti Umani, la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti da apposito regolamento.
E’ istituita la Consulta cittadina dei popoli comunitari ed extracomunitari rappresentanti le nazioni presenti nel nostro territorio le cui funzioni e la cui elezione sono stabilite da apposito Regolamento.[4]
Articolo 10 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Il Comune può erogare alle associazioni iscritte negli albi, con esclusione dei partiti e delle associazioni politiche, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.
Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in forma agevolata.
Le modalità di erogazione dei contributi di beni o servizi dell’ente e l’uso in forma agevolata di strutture sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
Articolo 11 – VOLONTARIATO
Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.
Articolo 12 - FORUM DEI GIOVANI
E' istituito il Forum dei Giovani, quale organismo di partecipazione dei giovani alla vita e alle istituzioni democratiche.
Il regolamento definisce i compiti del Forum dei Giovani e le modalità di elezione dei suoi organi sociali. Esso è deliberato dal Consiglio comunale dei giovani a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvato con delibera del Consiglio comunale.
Il funzionamento del Forum dei giovani è disposto dal Consiglio comunale dei giovani, il quale attinge dal proprio bilancio le risorse che ritiene necessarie al suo funzionamento controllandone l’impiego.
Articolo 13 - CONFERENZA PERMANENTE SULLE POLITICHE GIOVANILI E SULLE POLITICHE PER I MINORI, E PARI OPPORTUNITA’
E’ istituita, nell’ambito dei servizi sociali, la Conferenza Permanente sulle politiche giovanili e sulle politiche dei minori e delle pari opportunità, quale organismo di coordinamento tra tutte le istituzioni, agenzie, enti pubblici e privati che operano nel settore della condizione giovanile, della condizione dei minori e delle pari opportunità.
La disciplina, la composizione, le modalità di funzionamento della Conferenza sono dettate dall’apposito regolamento.
Articolo 14 - L'ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DEL FORUM DEI GIOVANI, DELLE CONSULTE E DEL COMITATO PER LA PACE ED I DIRITTI UMANI
Il Consiglio comunale dei giovani, il Forum, le Consulte ed il Comitato per la pace ed i diritti umani presentano al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, in relazione alle specifiche competenze, proposte, istanze e petizioni.
L'organo interessato provvede a dare esito a quanto proposto o richiesto o a far conoscere in caso di diniego, le motivazioni.
Il Consiglio Comunale dei giovani, il Forum, le Consulte ed il Comitato per la pace ed i diritti umani sono previamente e congiuntamente interpellati dal Consiglio, a mezzo del Sindaco, all'atto della impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani di attuazione dello stesso di iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio.
Il Sindaco può richiedere il parere del Consiglio comunale dei giovani, del Forum, della Consulta competente o del Comitato per la pace ed i diritti umani prima della presentazione al Consiglio o alla Giunta di atti fondamentali che incidano in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.
Il Consiglio comunale dei giovani, il Forum, le consulte ed il Comitato per la pace ed i diritti umani esprimono i pareri loro richiesti, con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'atto del Sindaco.
Il Presidente del Consiglio può invitare, sentiti i Capigruppo consiliari, anche su richiesta del Sindaco e dei Presidenti delle Consulte del Forum, del Consiglio comunale dei giovani, e del Comitato per la pace ed i diritti umani a partecipare alle riunioni del Consiglio comunale nel quale si discutano argomenti che li riguardino. In tal caso i presidenti partecipano al Consiglio con solo diritto di parola.
Articolo 15 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
I cittadini, gli stranieri e gli apolidi, singoli o associati, possono presentare reclami, istanze e proposte. senza particolare formalità, purché redatte per iscritto e in lingua italiana.
Le petizioni presentate da almeno cinquecento tra cittadini residenti, stranieri e apolidi purché domiciliati nel Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono assegnate dal Sindaco al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione, la quale deve essere notificata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa ai primi tre firmatari della petizione. Prima che la decisione sia assunta, costoro hanno diritto di essere sentiti dal Sindaco e/o dal competente organo per illustrare le proprie ragioni.
Articolo 16 - CONFERENZA SUI SERVIZI LOCALI
L'amministrazione indice annualmente una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni e con le organizzazioni sindacali territoriali rappresentative, le quali, con richiesta scritta, possono proporre un’ulteriore conferenza su specifiche questioni.
Articolo 17 - FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
Il Comune promuove attraverso i suoi organi ampie forme di consultazione dei cittadini residenti mediante assemblee, questionari, indagini di opinioni e referendum, purché non coincidano con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Articolo 18 – REFERENDUM
Il Comune riconosce, quale istituto di partecipazione, il referendum, cui sono ammessi a partecipare tutti gli elettori del territorio.
Il referendum ha efficacia consultiva, abrogativa o confermativa.
Nota:
Articolo 19 - INDIZIONE REFERENDUM
Il Consiglio comunale con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati promuove referendum popolari con valore consultivo relativamente ad atti di propria competenza e di competenza della Giunta.
Un terzo dei consiglieri assegnati, qualora una modifica al presente Statuto sia votata con la maggioranza assoluta dei componenti l’Organo consiliare, può promuovere un referendum confermativo avente ad oggetto le modifiche statutarie, raccogliendo, entro quarantacinque giorni dall’approvazione dello Statuto in Consiglio comunale, almeno il 20% di firme autenticate di elettori del Comune. Nelle more resta sospesa la fase di integrazione dell’ efficacia dello Statuto.
Un numero di elettori non inferiore al 20% degli iscritti alle liste elettorali del Comune può richiedere che vengano indetti referendum abrogativi di atti emessi dal Consiglio, dalla Giunta comunale e dai Dirigenti dell’Ente.
Non possono essere indetti referendum in materie attinenti la finanza comunale, in materia di tributi e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali e quando sullo stesso argomento è stato già indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
-Statuto comunale;
-Regolamento del consiglio comunale;
-Piano regolatore generale e strumenti urbanistici;
I referendum vengono indetti dal Sindaco.
Il Difensore Civico decide sull’ammissibilità della richiesta referendaria.
Il Difensore Civico deve essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull’attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.[5]
In assenza del difensore civico il controllo di ammissibilità della richiesta referendaria, nonché l’ esame preventivo circa la formulazione dei quesiti e l’ attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione vengono espletati dal segretario comunale.
Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte ai referendum, con effetto dal 90° giorno successivo a quello della proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data l’organo competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti oggetto del referendum abrogativo.
Nei referendum consultivi, l’organo collegiale competente adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, nel caso di referendum consultivo, dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei componenti il collegio.
Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione delle consultazioni, saranno disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento apposito.
La mancata emanazione del suddetto regolamento entro un anno dall’approvazione del presente Statuto costituisce inadempimento che giustifica i poteri sostitutivi e/o di nomina di un Commissario ad acta da parte del Comitato Regionale di Controllo e le relative spese graveranno sul bilancio del Consiglio comunale.
Articolo 20 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza e trasparenza della azione amministrativa, stabilisce il termine entro il quale deve essere concluso il provvedimento richiesto o dovuto.
In mancanza di termini specifici il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo s’intende di trenta giorni.
Tutti gli atti e provvedimenti, che non siano di contenuto generale, devono essere motivati ed idonei ad essere comprensibili anche a coloro che sono sforniti di conoscenza nella materia cui si riferiscono, devono essere comunicati e notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario.
I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti in loro confronto, o ai quali per legge debbono intervenire.
Per quanto attiene la materia tributaria con apposito regolamento saranno recepiti i principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.
Il Comune garantisce, altresì, la possibilità di presentare documenti e memorie scritte contenenti osservazioni e proposte.
L’attività amministrativa deve comunque svolgersi con imparzialità, trasparenza e ragionevolezza, nel rispetto dei principi costituzionali.
Articolo 21 - AZIONE POPOLARE
Ciascun elettore del Comune, in forma singola o associata può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all’Ente, nel caso di assoluta inerzia dello stesso.
L’azione è esperibile dopo che l’elettore abbia notificato atto di interpello al Comune, e siano decorsi 15 giorni dalla data di notifica.
Le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della L. 8/7/1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti al danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente sostituito (Comune) e le spese processuali sono liquidate in favore dell’associazione.
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.
Articolo 22 - DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE
Il Comune di Cava de' Tirreni garantisce, secondo le modalità di cui al successivo comma 2, a tutti coloro che hanno un interesse giuridicamente rilevante l’accesso agli atti amministrativi e alle informazioni, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge, o per effetto di una momentanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione e la divulgazione, conformemente a quanto previsto da apposito regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
L’accesso agli atti amministrativi deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta scritta, salvo comprovati motivi ostativi dell’Ufficio.
In particolare nessun tipo di atto può essere escluso dall’accesso, ove questo sia richiesto da Consiglieri Comunali, nell’esercizio del loro mandato, salvo il vincolo per essi del segreto d’ufficio, ove trattasi di tutelare il diritto alla riservatezza delle persone o di evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.
Si ammette l’accesso agli atti amministrativi dell’Ente da parte dei giornalisti, dei rappresentati sindacali, dei responsabili delle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in genere dei rappresentanti di interessi collettivi e diffusi, secondo le modalità del citato regolamento.
In ogni caso le disposizioni sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso agli atti amministrativi contenute nella L. 241/90 e successive modifiche prevalgono su quelle del regolamento locale ove il loro contenuto normativo sia più favorevole al cittadino.
Il Comune istituisce apposito ufficio per rendere effettivo il diritto di accesso e di informazione, secondo quanto previsto dal regolamento che disciplina le modalità per il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
Il diritto di accesso è esteso alle aziende speciali, ai gestori di pubblici servizi, ad enti ed aziende a vario titolo partecipati dal Comune secondo i rispettivi regolamenti.
Il Comune di Cava de' Tirreni promuove ed assicura la più ampia informazione sull'attività di istituto svolta e sui servizi gestiti dall'Ente stesso, o per suo conto dai privati e dalle loro formazioni sociali, dai suoi organismi strumentali e dalle aziende comunque denominate di cui il Comune è promotore o partecipe, in base alle modalità ed alle condizioni fissate dal regolamento e nel rispetto delle norme di legge esistenti in materia.
A tal fine il Comune si avvale di tutti gli strumenti a ciò necessari (compreso internet), allo scopo di consentire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita dell’Ente.
Articolo 23 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
Tutti gli atti dell’Amministrazione devono essere adeguatamente pubblicizzati, nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati personali e di quanto stabilito al precedente articolo.
La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all’Albo Pretorio.
Gli atti, divenuti esecutivi, aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.
Le ordinanze del Sindaco, dei dirigenti, devono essere pubblicizzate idoneamente.
Esse al pari di tutti gli atti di contenuto generale sono pubblicate avvalendosi anche delle moderne tecnologie informatiche.
Articolo 24 – SEMPLIFICAZIONE
Il Comune favorisce l’autonomia di iniziative del cittadino per le attività soggette ad autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e secondo modalità stabilite dal regolamento.
Il Comune, nel rispetto dei limiti fissati dall’ordinamento favorisce l’applicazione del silenzio assenso sulle istanze presentate per svolgere attività soggette ad autorizzazione amministrativa, disciplinando l’istituto con apposito regolamento.
Articolo 25 - DIFENSORE CIVICO - ISTITUZIONE - DURATA IN CARICA (soppresso con deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2009)
Articolo 26 – ELEZIONE (soppresso con deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2009)
Articolo 27 - REQUISITI - INELEGGIBILITA’ INCOMPATIBILITA’ (soppresso con deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2009)
Articolo 28 – ATTRIBUZIONI (soppresso con deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2009)
Articolo 29 - REVOCA - DECADENZA – DIMISSIONI (soppresso con deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2009)
Articolo 30 - SEDE - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO (soppresso con deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2009)
TITOLO III: DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
CAPO I – CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE
Articolo 31 – CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE
Sono istituite sette consulte territoriali cittadine che corrispondono al altrettante aree del territorio.
Le finalità, le competenze e la nomina dei componenti delle consulte territoriali saranno definite in apposito regolamento.
Articolo 32 – ORGANI DELLA CONSULTA TERRITORIALE CITTADINA
Sono organi della Consulta:
1) il Presidente;
2) il Vice Presidente.
Articolo 33 – FUNZIONI DELLE CONSULTE
Le consulte territoriali sono organismi consultivi e propositivi per il territorio di competenza.
Articolo 34 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
Il Presidente della Consulta dirige le assemblee pubbliche e svolge le funzioni necessarie per il funzionamento della consulta.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento[6].
TITOLO IV: ORGANI
CAPO I: CONSIGLIO COMUNALE
SEZIONE I
Articolo 35 – COMPOSIZIONE
Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 30 Consiglieri.
Esso è convocato e presieduto dal Presidente, eletto tra i Consiglieri comunali.
La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente.
Articolo 36 - CONVALIDA DEI CONSIGLIERI
Nella prima adunanza il Consiglio Comunale provvede alla convalida dei consiglieri eletti con votazione palese.
Articolo 37 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dopo la convalida di cui all'articolo precedente, sempre nella prima seduta, il Consiglio Comunale elegge tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente, che sarà assegnato alla minoranza secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio.
Articolo 38 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Entro il termine di 4 mesi, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun gruppo consiliare, attraverso il proprio capogruppo, può proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale, provvede una volta l’anno a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso del mandato, con l’approvazione di apposite modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Articolo 39 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio Comunale nelle sedute successive alla prima è convocato dal Presidente cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
In caso di mancata elezione del Presidente vi provvede il Consigliere anziano.
Il Consiglio comunale può essere convocato, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a mettere in discussione gli argomenti richiesti, e la riunione deve tenersi entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta.
In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
L'ordine del giorno del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente.
Tutte le altre modalità di convocazione del Consiglio, sono determinate dalla legge, nonché dall'apposito regolamento.
Il Presidente, salvo per le convocazioni di urgenza, dispone che sia data ampia pubblicità della data e dell’ordine del giorno del Consiglio comunale.
Il Presidente provvede, secondo principi di economicità, alla teletrasmissione su emittenti locali delle sedute consiliari aventi ad oggetto bilancio preventivo, rendiconto di gestione, linee programmatiche, ed in genere tematiche di particolare interesse pubblico, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
Articolo 40 - CONSIGLIERI COMUNALI[7]
I Consiglieri comunali rappresentano l’intera comunità locale, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
I Consiglieri Comunali possono ricevere dal Sindaco incarichi temporanei e per affari determinati.
Il Sindaco, per consentire una maggiore partecipazione alla vita pubblica e per valorizzare al massimo il ruolo dei consiglieri comunali, può anche avvalersi di singoli Consiglieri per essere rappresentato e collaborato, mediante il conferimento di deleghe non retribuite, , in specifiche attività amministrative non delegate ad Assessori. I Consiglieri, nell'espletamento degli incarichi, terranno diretti rapporti con il Sindaco al quale relazioneranno periodicamente.
Ad essi compete il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e possono presentare istanze, interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare.
I Consiglieri hanno diritto di ottenere, tempestivamente, dagli uffici del Comune, dalle Aziende o enti da esso dipendenti e dalle aziende comunque denominate di cui il Comune è partecipe, tutti gli atti utili per l'espletamento del mandato, secondo quanto previsto dal regolamento.
I Consiglieri possono, altresì, ottenere notizie ed informazioni dagli uffici di cui al comma precedente ed hanno l’obbligo di osservare il segreto nei casi specificamente previsti dalle leggi.
Essi hanno diritto di ottenere da parte del Presidente del Consiglio un’adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale, anche attraverso l’attività delle conferenze dei capigruppo.
Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale recapitare gli avvisi di convocazione del Consiglio.
Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
Qualora senza giustificato motivo, i consiglieri non partecipino a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo, il Presidente del Consiglio a seguito dell’accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, entro trenta giorni dall’ultima assenza, provvede, con comunicazione scritta, a contestare le assenze effettuate e non giustificate al consigliere stesso. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente del Consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta.
Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
La decadenza è pronunciata con voto palese espresso a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, su proposta del Presidente del Consiglio.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse
sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il consigliere deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi e di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.
I Consiglieri si costituiscono in gruppi, composti secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento di funzionamento del consiglio disciplina le risorse finanziarie e strumentali da destinare ai gruppi consiliari.
Ai Consiglieri Comunali compete un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni previste dal presente Statuto.
Il singolo Consigliere può richiedere che i gettoni di presenza di cui al precedente comma siano trasformati in indennità di presenza.
E’ demandato al regolamento sul funzionamento del Consiglio la disciplina e la misura dell’indennità.
Articolo 41 - CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONAMENTO
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni hanno luogo con voto palese; le deroghe sono previste dal regolamento.
Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.[8]
Ai fini della determinazione del quorum sono computati anche i consiglieri che, pur presenti in aula, in caso di votazione si astengono dalla stessa.
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto dispongano diversamente.
Ai fini della determinazione della maggioranza rispetto ai votanti, non si computano gli astenuti.
Per nomine di competenza dell'Ente è sufficiente la maggioranza dei votanti.
Qualora per disposizioni di legge o del presente Statuto occorra prevedere anche la elezione di una rappresentanza delle minoranze, questa sarà garantita con voto limitato, consistente nella possibilità per ciascun consigliere di votare un solo nominativo.
Tali votazioni si devono tenere con voto palese, salvo che le leggi vigenti e/o il regolamento per le adunanze consiliari dispongano diversamente.
In ogni caso, a parità di voti, viene considerato eletto il più giovane.
Tutte le proposte da sottoporre all'esame del Consiglio, corredate dei prescritti pareri laddove previsti per legge, dei competenti dirigenti devono essere depositate, presso la segreteria generale, nei modi stabiliti dal regolamento, almeno quarantotto ore prima della riunione o almeno ventiquattro ore in caso di urgenza, affinché i consiglieri possano prenderne visione.
Articolo 42 - CONSIGLIO COMUNALE – COMPETENZE
Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo politico ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla sua applicazione.
Sono attribuiti in via esclusiva alla competenza del Consiglio Comunale gli atti fondamentali, previsti dalla legge, riferiti agli interessi della comunità locale.
Il Consiglio Comunale ha potestà statutaria, regolamentare, organizzatoria, di programmazione amministrativa, economica, finanziaria e territoriale, connesse all’autonomia del Comune ed esercita attraverso i suoi componenti poteri di controllo sull’attività dell’esecutivo.
Il Consiglio dura in carica fino alle elezioni del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Le elezioni, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
Articolo 43 - RICHIAMO AL REGOLAMENTO
Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio, per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite, i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie per la loro gestione.
SEZIONE II: COMMISSIONI CONSILIARI
Articolo 44 - COMMISSIONI CONSILIARI
Il Consiglio Comunale istituisce apposite commissioni consiliari permanenti composte da consiglieri comunali, per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze consiliari, per lo studio dei provvedimenti, iniziative e attività, tutti di competenza del Consiglio comunale da sottoporre, a mezzo del Presidente, all’esame ed alle decisioni dell’assemblea consiliare.
Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni e dati.
L'individuazione, il numero dei componenti, il funzionamento, la presidenza delle Commissioni e quant'altro non previsto nel presente articolo, verrà determinato da apposito regolamento.
Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei presenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione e commissioni consiliari temporanee e/o speciali per l’approfondimento di singoli temi o argomenti.
I poteri, la composizione ed il funzionamento delle stesse sono disciplinati dal regolamento consiliare.
E’ istituita la Commissione consiliare permanente per le pari opportunità tra uomo e donna, a cui partecipano di diritto le donne elette nel Consiglio, con compiti di proposte ed osservazioni su ogni questione che attenga alla condizione femminile.
La Commissione consiliare si avvarrà del contributo di esperte per le pari opportunità, nonché di rappresentanti di associazioni di donne e/o movimenti femminili.
Per le politiche di pari opportunità è istituito nel bilancio del Comune un apposito capitolo.
Articolo 45 - COMITATO TECNICO CONSULTIVO
Il Consiglio comunale può istituire un comitato tecnico-consultivo allo scopo di raccogliere informazioni e svolgere indagini in modo imparziale su argomenti di pubblico interesse.
Il comitato sarà composto da tre cittadini residenti nel Comune di Cava de’ Tirreni estratti a sorte da una pluralità di elenchi distinti per competenze, ciascuno formato da dieci eminenti concittadini. Tali elenchi saranno compilati all’inizio di ogni consiliatura a cura di un collegio composto da due consiglieri della maggioranza, due consiglieri dell’opposizione e dal difensore civico che lo presiede.
I poteri, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico - consultivo sono disciplinati dal regolamento consiliare.
Articolo 46 - COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA[9]
Per consentire l’esercizio della funzione di controllo è istituita la commissione permanente di controllo e garanzia, alla quale compete il compito di effettuare le verifiche periodiche di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo:
- sull’attività amministrativa dell’Ente e delle Società da esso partecipate;
- su singoli atti amministrativi e sulle procedure adottate;
- sulle risultanze dell’attività degli organismi che esercitano il sistema dei controlli interni di cui al successivo art. 82 del presente statuto.
Per la sua composizione si applicano le norme delle commissioni permanenti.
Il presidente è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i rappresentanti dei gruppi di minoranza ed il voto può essere attribuito solo agli appartenenti dei gruppi predetti.
E’ eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
SEZIONE III: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Articolo 47 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il Presidente del Consiglio Comunale, eletto nei modi previsti dal regolamento per le adunanze consiliari:
- ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio su richiesta del Sindaco, della Giunta o dei singoli Consiglieri secondo le norme di legge, del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale;
- convoca il Consiglio;
- attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni, organizza e vigila sul loro funzionamento;
- fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo;
- apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione in Consiglio nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e, in particolare, nel rispetto della minoranza e proclama la volontà consiliare;
- ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare la seduta del Consiglio, ed ha poteri di polizia nel corso di svolgimento delle sedute consiliari.
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio anche attraverso la conferenza dei capigruppo di cui all’art. 48;
- ha poteri di indirizzo e di controllo circa la gestione delle risorse per il funzionamento del consiglio;
- esercita ogni altra funzione demandatagli dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio comunale.
Il Vice - Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Al Presidente viene riconosciuto per le sue attività un'indennità di funzione in base alla legislazione vigente.
In caso di morte, decadenza, dimissioni, il Consiglio è convocato e presieduto dal vice presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Presidente decade su mozione motivata e presentata da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, escludendo dalla votazione lo stesso Presidente (16 voti), per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti, o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio.
Articolo 48 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
La conferenza dei Capi Gruppo è formata dai Capi di ciascun gruppo politico consiliare e dal Presidente del Consiglio che la presiede.
Il regolamento ne determina i poteri e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
La conferenza dei capigruppo, costituisce commissione consiliare permanente.
CAPO II: GIUNTA COMUNALE
SEZIONE I: COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Articolo 49 – COMPOSIZIONE
La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 10 Assessori, stabilito dal Sindaco con proprio provvedimento.
Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che assicurerà la presenza di entrambi i sessi nel predetto collegio.
Il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori la carica di Vice-Sindaco.
Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale delle nomine effettuate.
Gli Assessori possono essere scelti dal Sindaco tra i consiglieri o al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché la decadenza e la revoca sono disciplinati dalla legge; l’assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica; non possono comunque far parte della Giunta comunale coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il 3° grado, di affiliazione e i coniugi.
Le attribuzioni delegate dal Sindaco agli Assessori sono determinate e/o modificate dal Sindaco stesso.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione motivata nella prima seduta utile del Consiglio. La revoca è sinteticamente motivata, anche con riferimento al solo venir meno del rapporto fiduciario.
Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con potere di relazione, di intervento nel dibattito, di formulazione di proposte e di replica, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.
Articolo 50 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali di governo.
Nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge e dal presente statuto compie tutti gli atti di direzione e controllo, mentre, invece, sono riservati ai dirigenti tutti gli atti di gestione amministrativa dell'Ente.
In particolare:
a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti;
b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
c) collabora col Sindaco ad elaborare le linee di indirizzo generale di governo;
d) approva i progetti preliminari e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai dirigenti;
e) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
g) determina le aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, nell’ambito della disciplina dettata dal Consiglio;
h) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
i) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
l) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e dei criteri generali di organizzazione di cui al presente statuto;
m) autorizza il Sindaco alla nomina e revoca del direttore generale;
n) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
o) autorizza alla sottoscrizione gli accordi di contrattazione decentrata;
p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;
q) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;
r) determina i misuratori e i modelli di rilevazione dei vari tipi di controllo interno;
s) approva il PEG su proposta del direttore generale.
Articolo 51 - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ASSUNTE CON I POTERI DEL CONSIGLIO
La Giunta può, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, entro e non oltre il 30 novembre.
L'urgenza è determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare.
Le relative deliberazioni della Giunta, assunte con i poteri del Consiglio, sono da sottoporre a ratifica del Consiglio, entro i 60 gg successivi alla data di adozione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti in relazione ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate, e comunque nei termini di cui al comma precedente.
Articolo 52 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
L'attività della Giunta è collegiale.
Essa è convocata e presieduta dal Sindaco.
La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno, compreso il Sindaco, dei componenti in carica, con lo stesso quorum può dichiarare anche l’immediata eseguibilità degli atti approvati.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Il Sindaco, con atto formale, attribuisce agli assessori incarichi permanenti per gruppi di materie, e/o per progetti.
Il Sindaco può anche attribuire ai singoli assessori incarichi temporanei per affari determinati.
In assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano di età, qualora il Sindaco non abbia attribuito ad altri l’incarico.
CAPO III: SINDACO
Articolo 53 - IL SINDACO
Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento degli uffici comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, ed al Direttore Generale, se nominato, ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all’art. 50 c. 5 e 6 del d.lgs. 267/2000.
Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e, nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, di intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze dei lavoratori. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o l’inquinamento atmosferico o acustico o in circostanze straordinarie può modificare i predetti orari.
Nomina e revoca i rappresentanti del Comune in seno ad enti ed organismi esterni, con esclusione delle nomine di competenza del Consiglio.
Nomina e revoca gli assessori, e all’inizio del mandato ne definisce con proprio provvedimento il numero nel limite massimo di cui all’art. 49.
Convoca la Giunta fissando l'ordine del giorno e la prima seduta del Consiglio Comunale.
Partecipa alla conferenza dei capigruppo consiliari.
Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni alle quali deve rispondere previa relazione dell’assessore competente in Consiglio Comunale, nei modi che saranno determinati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
Può affidare ai consiglieri comunali incarichi temporanei e per affari determinati.
Il Sindaco, per consentire una maggiore partecipazione alla vita pubblica e per valorizzare al massimo il ruolo dei consiglieri comunali, può anche avvalersi di singoli Consiglieri per essere rappresentato e collaborato, mediante il conferimento di deleghe non retribuite, , in specifiche attività amministrative non delegate ad Assessori. I Consiglieri, nell'espletamento degli incarichi, terranno diretti rapporti con il Sindaco al quale relazioneranno periodicamente. [10]
Assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune.
A tal fine in particolare:
- Coordina, dirige e stimola l'attività dei singoli assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che influisce su tale indirizzo;
- Può, in ogni momento, sospendere l'esecuzione di atti specifici di singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta.
- Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- Indice i referendum comunali, fissandone la data di svolgimento.
- Ha la rappresentanza legale del Comune.
- Può delegare un assessore, che assume la carica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale anche quale ufficiale di governo in caso di sua assenza.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti all'atto del conferimento dell'incarico e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi di ogni mezzo disponibile.
Articolo 54 – SFIDUCIA
La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata, sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione dal Presidente del Consiglio comunale non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione.
Viene votata per appello nominale e per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Sindaco, della Giunta, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario.
Articolo 55 - DIMISSIONI DEL SINDACO
Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione le dimissioni divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, e comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario.
Articolo 56 - DECESSO, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE DEL SINDACO
Qualora il Sindaco, per grave malattia attestata da una struttura sanitaria pubblica sia impedito in modo permanente nell’ esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Comunale ne prende atto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e ne dà comunicazione al Prefetto.
La disciplina dell’impedimento permanente della rimozione, della decadenza, della sospensione e del decesso del Sindaco è regolata dalla legge alla quale si fa rinvio.
Articolo 57 - OBBLIGO DI ASTENSIONE
Gli amministratori comunali sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
I componenti della Giunta, competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’ esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.
L’obbligo di astensione dell’attività professionale è riferito al Sindaco anche nel caso in cui egli conferisca l’incarico per una o più delle materie suddette ad assessori.
Gli amministratori e, fra questi, anche i consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente a servizi, forniture, somministrazioni di appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso amministrati o comunque soggetti a vigilanza.
TITOLO V: SERVIZI PUBBLICI, FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
CAPO I: SERVIZI PUBBLICI
Articolo 58 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, attraverso le proprie strutture, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia possibile costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, allorquando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società di capitali quali previste dalle leggi vigenti per gli Enti locali anche con capitale minoritario, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati.
Qualunque sia la forma prescelta per l'organizzazione del servizio, l'attività dovrà essere organizzata secondo criteri di economicità e trasparenza e di efficienza di gestione.
Articolo 59 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, ENTI E AZIENDE
Il Consiglio comunale delibera, per la costituzione di società di capitali, la partecipazione ad Enti, Aziende speciali e Società per azioni, anche operanti al di fuori del territorio comunale, stabilendo le modalità della partecipazione.
Articolo 60 - POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO
Il Comune esercita i poteri di indirizzo e di controllo sugli Enti e Società alle quali partecipa attraverso i propri rappresentanti, che riferiranno al Sindaco ed alla Giunta. Il Comune esamina ed approva i loro atti fondamentali così come prescritto dalla legge, nonché dai regolamenti e dagli Statuti.
Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio in merito ai risultati raggiunti nell'attività dei summenzionati Enti.
In tal senso, il Sindaco acquisisce dati certi ed obiettivi sulla situazione economica e finanziaria degli enti, aziende e società.
Il collegio dei revisori, con le modalità da stabilirsi nel regolamento di contabilità, acquisirà i dati relativi ai bilanci di enti, aziende e società a partecipazione comunale.
CAPO II
Articolo 61 - NOMINA RAPPRESENTANTI
Il Sindaco nomina i rappresentanti degli enti a partecipazione comunale sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Per consentire la nomina nei tempi previsti dalle leggi o dagli statuti delle partecipate, qualora il Consiglio non avesse ancora provveduto alla definizione degli indirizzi, si intendono confermati i criteri vigenti, fino alla nuova determinazione consiliare.
La nomina viene comunicata al difensore civico.[11]
I rappresentanti devono possedere una speciale competenza tecnica ed amministrativa acquisita e/o per studi compiuti, e/o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, e/o per attività professionale svolta, e/o per uffici ricoperti, e non devono aver subito condanne per qualsiasi reato non colposo.
L’ufficio è incompatibile esclusivamente con quello di consigliere comunale, provinciale e regionale, di deputato al Parlamento, di componente del comitato di controllo, salva la deroga prevista dall’art. 67 del d. lgs. 267 /2000.
La durata del mandato dei rappresentanti è stabilita dagli atti costitutivi degli enti.
Articolo 62 - REVOCA RAPPRESENTANTI
La revoca relativa è deliberata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei consiglieri assegnati per le nomine effettuate dal Consiglio; per le nomine effettuate dal Sindaco è competente il Sindaco.
La revoca deve essere assistita da adeguata motivazione.
La deliberazione di revoca deve essere adottata a maggioranza assoluta ed immediatamente accompagnata dalla contestuale designazione dei nuovi rappresentanti.
La sostituzione deve essere comunicata al difensore civico.[12]
Articolo 63 - NOMINA DI RAPPRESENTANTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
Entro due mesi dalla scadenza degli incarichi, il Consiglio Comunale deve provvedere alla nomina.
CAPO III
Articolo 64 – ISTITUZIONI
Il Consiglio comunale delibera, nell'ipotesi di gestione di servizi socio - assistenziali, senza rilevanza imprenditoriale, la costituzione di Istituzioni.
Il Sindaco provvede alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio comunale.
Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti con gli organi del Comune.
Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale dell'Ente.
Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabilite da apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale, che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell' Ente.
Articolo 65 - CONCESSIONE DI SERVIZI
Il Consiglio comunale anche su proposta della Giunta, può deliberare la gestione di servizi in concessione a terzi, allorquando concorrano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
Col ricorso alla concessione, nel rispetto della normativa antimafia, dovranno essere valutate le capacità patrimoniali ed organizzative del concessionario e dovranno, nel relativo atto contrattuale, essere particolarmente tutelate le ragioni di efficienza nel servizio.
Qualora il servizio sia dato in concessione a società cooperative, il Comune potrà indicare un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di amministrazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 2535 del codice civile.
La nomina e la revoca del rappresentante è di competenza del Sindaco, salvo diverse disposizioni di legge.
Articolo 66 - SOCIETA’ DI CAPITALI
Il Consiglio comunale, anche su proposta della Giunta, può deliberare che servizi pubblici locali possano essere gestiti attraverso la creazione di società di capitali, con la partecipazione di Enti locali pubblici e/o privati.
La costituzione della società per azione o a responsabilità limitata può essere effettuata:
a) con prevalente capitale pubblico;
b) con partecipazione non prevalente del capitale pubblico.
Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta lo statuto della costituenda società e un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
Il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio, nomina e revoca i propri rappresentanti, salvo diverse disposizioni di legge.
In ogni caso i rappresentanti nominati dal Comune dovranno operare in piena autonomia ed indipendenza di giudizio nei confronti dell'Ente che li ha nominati.
Articolo 67 - AZIENDE SPECIALI
Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto.
Organi dell'azienda sono:
a) Il Consiglio di Amministrazione,
b) il Presidente,
c) il Direttore,
La nomina e la revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione sono di competenza del Sindaco secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale.
L'ordinamento delle aziende speciali è disciplinato dai relativi statuti e regolamenti che, in ogni caso, dovranno prevedere precise norme di funzionamento, nonché l'obbligo del pareggio di bilancio.
Il Comune, nel rispetto dell'imprenditorialità e dell'autonomia dell'azienda, esercita i seguenti poteri:
a) conferisce il capitale di dotazione;
b) determina finalità ed indirizzi generali dell’ azienda;
c) approva gli atti fondamentali a contenuto generale;
d) esercita la vigilanza;
e) verifica i risultati della gestione.
Per le aziende speciali, nel rispetto delle competenze del Collegio dei Revisori potranno essere previsti appositi organi di verifica nella gestione.
Articolo 68 - GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA
Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendono effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.
Articolo 69 - AUTORITA’ INDIPENDENTE PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Il Comune può promuovere l’istituzione di un’ autorità indipendente per i servizi pubblici locali in accordo con gli Enti territoriali viciniori, stipulando apposite intese con gli stessi.
Le funzioni, la composizione e gli oneri relativi a tale autorità saranno definiti in apposito regolamento approvato a livello sovracomunale fra gli Enti partecipanti.
TITOLO VI: UFFICI E PERSONALE
CAPO I
Articolo 70 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi, provvede alla determinazione della dotazione organica e alla organizzazione e gestione del personale, adottando, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente, quando risulta necessario a seguito di modifiche delle funzioni da esercitare.
L’esercizio dell’autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall’ordinamento e dallo statuto e ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all’esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, valutati in base alla situazione esistente e alle previsioni della propria programmazione.
Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, adottando gli atti relativi a tali funzioni.
Articolo 71 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, ai principi stabiliti dal presente articolo ed agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, sono definite le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.
Le linee fondamentali dell’organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:
a) corrispondenza funzionale dell’organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività nel pieno rispetto del principio di separazione tra indirizzo degli organi politici e gestione;
b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell’organizzazione;
c) conseguimento di una elevata flessibilità operativa e gestionale;
d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
e) adozione delle misure più idonee per garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa;
f) attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa;
h) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l’aggiornamento del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, per contribuire all’arricchimento della cultura professionale dei dipendenti.
i) ai dirigenti compete l’adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l’esterno, e la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali.
Articolo 72 - QUALIFICAZIONE DEL LAVORO
Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale anche utilizzando e valorizzando gli strumenti dell'autonomia contrattuale.
Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, per il trattamento sul lavoro e per le progressioni di carriera.
Il Comune valorizza le relazioni sindacali anche come strumento di verifica e di adeguamento dell'organizzazione, nella consapevolezza della propria autonoma determinazione definitiva nella gestione ed organizzazione dei rapporti di lavoro, fatte salve le materie dalla legge riservate alla contrattazione decentrata.
Il Comune, come sopra riportato, organizza il lavoro in modo da consentire la massima produttività, unitamente al più alto livello di qualità del servizio.
procedimenti di selezione per l'accesso o per la progressione nella carriera del personale devono essere rapidi nei modi e nei tempi di svolgimento e devono prevedere meccanismi di valutazione tali da eliminarne la discrezionalità, le cui modalità vanno dettagliate nel regolamento apposito.
Il regolamento, che può integrare e/o specificare con ulteriori norme deontologiche il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.C.M. 28.11.2000 pubblicato sulla G.U. del 10.4.2000, disciplina diritti, doveri ed incompatibilità del personale.
Articolo 73 - UFFICIO COMUNALE
Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi ultimi il direttore e gli organi amministrativi.
La struttura organizzativa si articola in settori.
Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
Il settore si articola in "servizi" ed "unità operative".
I servizi e le unità operative sono organizzate per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria ed anche quali strutture trasversali o di Staff intersettoriali di supporto interfunzionale.
Articolo 74 - FUNZIONE DIRIGENZIALE
Il Sindaco attribuisce a ciascun dirigente con rapporto a tempo indeterminato uno degli incarichi di direzione di settore istituiti nella propria organizzazione tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e, in relazione a questi, anche dei requisiti generali, delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente.
La durata dell’incarico non può superare il termine del mandato del Sindaco che lo conferisce.
Quando risulta indispensabile per la realizzazione del programma, il Sindaco può procedere, previa deliberazione della Giunta, alla copertura di posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti previsti per l’accesso alla qualifica da ricoprire.
Entro i limiti, con i criteri e le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, ove sia accertata la necessità il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, procede, al di fuori della dotazione organica, alla stipula di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazione con persone in possesso di titoli, competenze, esperienze e dei requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica da ricoprire.
Il conferimento degli incarichi con contratto a tempo determinato avviene intuitu personae da parte del Sindaco che provvederà a comunicarlo alla Conferenza dei Capigruppo.
Per la durata dei contratti di cui ai comma precedenti, per il trattamento economico e per la risoluzione anticipata del rapporto si osservano le disposizioni previste dalle leggi sull’ordinamento degli enti locali e del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Articolo 75 - COMPITI DEI DIRIGENTI
Compete ai dirigenti la direzione dei settori secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento uniformandosi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano al Consiglio alla Giunta e al Sindaco mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, dell’imparzialità, dell’efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell’ ente.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non hanno riservato agli organi di governo dell’ente sia la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali.
Sono attribuiti ad essi i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali quelli indicati dall’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e quelli ad essi attribuiti da disposizioni dello statuto e dai regolamenti.
Gli atti dei dirigenti assumono la veste della determinazione, con apposita numerazione, unica per tutti i settori debitamente codificata e con la data.
I dirigenti redigono una relazione annuale sull’operato della struttura e sono responsabili dei risultati conseguiti.
Articolo 76 - INCARICHI DI DIREZIONE DI PROGETTO
L' incarico di direzione di unità organizzativa temporaneamente stabilita per il raggiungimento di specifici obiettivi (progetto) è conferito al dirigente con provvedimento del Sindaco.
L'incarico di direzione di progetto è conferito a tempo determinato per la durata del progetto.
L'incarico di direzione di progetto può essere revocato, a seguito di esigenze organizzative dell'Ente, con provvedimento del Sindaco adeguatamente motivato.
Articolo 77 - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
La Giunta Comunale con propria deliberazione, su proposta degli uffici competenti e previa acquisizione da parte del dirigente del settore legale di tutti gli elementi utili alla decisione, decide se avviare o meno una lite, se resistere formalmente ad altra promossa da terzi, se conciliarla o comporla in via transattiva, assumendo contestualmente i connessi impegni di spesa.
In via generale l’incarico tecnico-professionale di difesa in giudizio deve essere svolto dal personale dipendente idoneamente qualificato e professionalmente abilitato, a meno che esigenze di servizio o la complessità della vertenza, anche per il contenzioso tributario, non consiglino il ricorso a professionista esterno.
Al dirigente del relativo settore, o a un delegato del medesimo settore, è attribuita la rappresentanza e la difesa dell’Ente nel contenzioso tributario.
Articolo 78 - COLLABORAZIONI ESTERNE
Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine con Enti, istituti, professionisti ed esperti.
CAPO II
Articolo 79 - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi disciplinerà anche la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione in servizio.
Articolo 80 - UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
Il regolamento può prevedere la costituzione degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
Articolo 81 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO
Il Comune, nell’ambito della propria autonomia, si dota di appositi regolamenti e di strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta, adeguati a:
a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
b) ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e la congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
d) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza );
La progettazione di insieme dei controlli interni rispetta i principi generali, obbligatori, applicabili nell’ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare nel modo seguente:
a) il controllo contabile è svolto dal Collegio dei revisori dei conti, dal Settore economico-finanziario;
b) il controllo di gestione e cioè l’analisi dei rapporti costi/risultati intesa alla verifica dell’efficienza, della efficacia e della economicità della gestione può essere affidato a professionisti esterni particolarmente esperti e qualificati in controllo di gestione e tecniche di valutazione, o ad un ufficio interno da individuarsi nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nei modi previsti dal regolamento di contabilità;
c) l’attività di valutazione e controllo strategico supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è, pertanto, svolta da una struttura che risponde direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo ( Nucleo di valutazione presieduto dal segretario generale o dal direttore generale o da esperto esterno nei modi previsti dal regolamento di organizzazione);
d) anche l’attività di valutazione dei dirigenti, direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, è svolta dal nucleo di valutazione.
CAPO III: SEGRETARIO COMUNALE
Articolo 82 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge, e dalla contrattazione collettiva.
Articolo 83 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO[13]
ll Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ha compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ed ai Regolamenti;
- assicura il supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, compresi quelli consultivi, mediante rilascio di appositi pareri scritti e/o orali e, su richiesta formale degli organi deliberanti nella loro interezza, attraverso l’apposizione del visto di conformità su singoli atti;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, e provvede attraverso il personale della Segreteria generale alla stesura dei relativi verbali, che sottoscrive insieme al Presidente del collegio;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco,;
- sovrintende e dispone l'attuazione dei provvedimenti,;
- al fine di assicurare unitarietà e complementarietà dell’azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Dirigenti e d’intesa con l’amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative, formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale;
- adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale;
- adotta i provvedimenti a rilevanza esterna, qualora gli sia affidata la responsabilità di un settore;
- decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente, in base al regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum comunali;
- roga i contratti del Comune nei quali l’Ente è parte, quando non sia prescritta la forma dell’atto pubblico, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
Al Segretario Generale spetta, altresì, l’adozione di atti di competenza dei responsabili di settore in caso di inerzia, impedimento o rifiuto, accertati, previa diffida, qualora dalla loro mancata tempestiva adozione possa derivare danno all’Ente.
Nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono definite le attribuzioni del Segretario Generale al fine di realizzare il pieno accordo operativo e funzionale nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
Articolo 84 - VICE SEGRETARIO
Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
Il Vice Segretario viene individuato con provvedimento del Sindaco, in uno dei Dirigenti di settore con rapporto a tempo indeterminato; il predetto provvedimento è revocabile in qualsiasi momento.
Il regolamento di organizzazione disciplina l’esercizio delle funzioni del Vice Segretario e può prevedere l’istituzione dello specifico posto in organico.
Articolo 85 - DIRETTORE GENERALE (soppresso con deliberazione consiliare n. 51 del 3/7/2010)
TITOLO VII: FINANZA E CONTABILITA’
Articolo 86 – ORDINAMENTO
L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Articolo 87 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali con partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili.
Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale dell'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, rapportando queste ultime, con opportune differenziazioni e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
Articolo 88 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO
L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termine di competenza e deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, salvo proroghe previste da disposizioni legislative, osservando i principi della unità, della annualità, della universalità, dell'integrità, della veridicità, e del pareggio economico e finanziario.
Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi ed interventi.
Una sintesi dello stesso, ai sensi dell’art. 162 del D.Lgs. 267/2000, deve essere pubblicata nei modi già previsti dal Regolamento di contabilità, e sul sito internet ufficiale dell’Ente.
Il bilancio di previsione e l'assunzione dei mutui sono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza dei presenti se non previsti in atti fondamentali.
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario.
Articolo 89 - CONTABILITA' COMUNALE: IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
La Giunta comunale allega al rendiconto della gestione una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all’art. 239 lett. d del D. Lgs. n. 267/2000.
Articolo 90 - ATTIVITA' CONTRATTUALE
Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
La stipulazione dei contratti avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti.
Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita negli stessi regolamenti.
Articolo 91 - REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità alle disposizioni di legge.
I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dall’ art. 239 lett. d) del D. Lgs. 267/2000.
Le funzioni ed il trattamento economico dei revisori dei conti sono disciplinati dal regolamento di contabilità.
I revisori dei conti sono invitati ad essere presenti alle sedute del Consiglio comunale.
Articolo 92 – TESORERIA
Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordine di incasso e liste di carico al concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle previdenziali, ai sensi dell'art. 9 decreto legge 10/11/1978, n. 702, convertito nella legge 8/1/1979, n. 3. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal relativo contratto.
TITOLO VIII
Articolo 93 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge.
Articolo 94 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore dello stesso.
INDICE
Articolo 3 - STEMMA - GONFALONE - TITOLO DI CITTA'
Articolo 4 - PRINCIPI PROGRAMMATICI
Articolo 6 - DIRITTO ALLA PACE
Articolo 6 bis – DIRITTO ALL’ACQUA
Articolo 7 - TUTELA PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO E CULTURALE
Articolo 7 bis – SPONSORIZZAZIONE
CAPO I: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Articolo 8 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE
Articolo 9 - PARTECIPAZIONE NELLE FORME LIBERE ASSOCIATIVE
Articolo 10 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Articolo 12 - FORUM DEI GIOVANI
Articolo 15 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Articolo 16 - CONFERENZA SUI SERVIZI LOCALI
Articolo 17 - FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI
Articolo 19 - INDIZIONE REFERENDUM
Articolo 20 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Articolo 22 - DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE
Articolo 23 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
Articolo 26 – ELEZIONE (soppresso con deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2009)
Articolo 28 – ATTRIBUZIONI (soppresso con deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2009)
TITOLO III: DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
Articolo 32 – ORGANI DELLA CONSULTA TERITORIALE CITTADINA
Articolo 33 – FUNZIONI DELLE CONSULTE
Articolo 34 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE
Articolo 36 - CONVALIDA DEI CONSIGLIERI
Articolo 37 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 38 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
Articolo 39 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 40 - CONSIGLIERI COMUNALI
Articolo 41 - CONSIGLIO COMUNALE - FUNZIONAMENTO
Articolo 42 - CONSIGLIO COMUNALE – COMPETENZE
Articolo 43 - RICHIAMO AL REGOLAMENTO
SEZIONE II: COMMISSIONI CONSILIARI
Articolo 44 - COMMISSIONI CONSILIARI
Articolo 45 - COMITATO TECNICO CONSULTIVO
Articolo 46 - COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA
SEZIONE III: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Articolo 47 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Articolo 48 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
SEZIONE I: COMPOSIZIONE E COMPETENZE
Articolo 50 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
Articolo 51 - DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ASSUNTE CON I POTERI DEL CONSIGLIO
Articolo 52 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
Articolo 55 - DIMISSIONI DEL SINDACO
Articolo 56 - DECESSO, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE DEL SINDACO
Articolo 57 - OBBLIGO DI ASTENSIONE
TITOLO V: SERVIZI PUBBLICI, FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Articolo 58 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Articolo 59 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, ENTI E AZIENDE
Articolo 60 - POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO
Articolo 61 - NOMINA RAPPRESENTANTI
Articolo 62 - REVOCA RAPPRESENTANTI
Articolo 63 - NOMINA DI RAPPRESENTANTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
Articolo 65 - CONCESSIONE DI SERVIZI
Articolo 66 - SOCIETA’ DI CAPITALI
Articolo 67 - AZIENDE SPECIALI
Articolo 68 - GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA
Articolo 69 - AUTORITA’ INDIPENDENTE PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Articolo 70 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Articolo 71 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 72 - QUALIFICAZIONE DEL LAVORO
Articolo 73 - UFFICIO COMUNALE
Articolo 74 - FUNZIONE DIRIGENZIALE
Articolo 75 - COMPITI DEI DIRIGENTI
Articolo 76 - INCARICHI DI DIREZIONE DI PROGETTO
Articolo 77 - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
Articolo 78 - COLLABORAZIONI ESTERNE
Articolo 79 - RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Articolo 80 - UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
Articolo 81 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO
Articolo 82 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
Articolo 83 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO
Articolo 85 - DIRETTORE GENERALE (soppresso con deliberazione consiliare n. 28 del 3/6/2010)
TITOLO VII: FINANZA E CONTABILITA’
Articolo 87 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE
Articolo 88 - CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO
Articolo 89 - CONTABILITA' COMUNALE: IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
Articolo 90 - ATTIVITA' CONTRATTUALE
Articolo 91 - REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
Articolo 93 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 94 - ENTRATA IN VIGORE
[1] Integrazione approvata con deliberazione consiliare n. 6 del 22.2.2007
[2] Integrazione approvata con delibera consiliare n. 87 del 21.12.2009
[3] Integrazione approvata con delibera consiliare n. 19 del 23.4.2008
[4] Integrazione approvata con deliberazione consiliare n. 24 dell’11.5.2007.
[5] Abrogato con delibera consiliare n. 87 del 21/12/2009
[6] Modificato con deliberazione consiliare n. 87 del 21/12/2009
[7] Modificato con delibera consiliare n. 69 del 2/5/2012
[8] Modificato con delibera consiliare n. 40 del 13.5.2003
[9] Modificato con delibera consiliare n. 69 del 2/5/2012
[10] Integrato con delibera consiliare n. 69 del 2/5/2012
[11] Abrogato con delibera consiliare n. 87 del 21/12/2009
[12] Abrogato con delibera consiliare n. 87 del 21/12/2009
[13] Modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 3/7/2010.










