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ORDINANZA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA

ORDINANZA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA

Ultimo aggiornamento : 12/03/2020ORDINANZA GIUNTA REGIONALE N. 13 DEL 12.03.2020

Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio della regione Campania si osservano le seguenti disposizioni: 1.1 Sono vietate le attivita' dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020; 1.2 I supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità -che restano aperti -sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI; 1.3 E' responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l'assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l'obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l'aiuto alimentare e farmaceutico; 1.4 Gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad es., bar,tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020, come integrato dalle presenti disposizioni, ed hanno l'obbligo di sospensione immediata delle attività vietate, quali bar, video-giochi, scommesse; 1.5 E' vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari; 1.6 È fatto divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso. 1.7. Resta fermo il divieto di utilizzo degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola esclusione di quelli dedicati a sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;


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