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covid-19

Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020
documenti allegati
[Ordinanza n.90 del 15/11/2020]

Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020

Ultimo aggiornamento : 15/11/2020Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. - - Disposizioni concernenti l’attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1





con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
1.2







con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E’ dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;
1.3


con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
1.4


restano sospese, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 1, lett. f) DPCM 3 novembre 2020, le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, ivi comprese quelle concernenti le lezioni e/o l’attività formativa agli associati o iscritti (ad es., corsi di lingua straniera, di recitazione, di canto, danza, musica);
1.5



si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all’art.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020. Resta confermato l’obbligo per tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio.

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