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Ordinanza Sindacale n: 149 del 1.04.2021 - Sito della Città di Cava de' Tirreni
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covid-19

Ordinanza Sindacale n: 149 del 1.04.2021

Ultimo aggiornamento : 01/04/2021EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: Attività commerciali : disposizioni per i giorni 4 e 5 aprile 2021 - Divieto di vendita alcolici dopo le ore 18.00 e limitazioni aree , spazi e giardini pubblici

1. Per la giornata di sabato 3 aprile 2021 l'apertura delle attività commerciali non sospese dalle normative statali e/ o regionali vigenti è consentita fino alle ore 22:00.
2. Per la giornata di domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile 2021 è disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici cosiddetti H24. Sono escluse le tabaccherie con chiusura alle ore 20:00, i distributori di carburante con chiusura alle ore 19:00, le edicole ed i fiorai con chiusura alle ore 14:00 e le farmacie di turno. Per le tabaccherie ed i distributori di carburante dopo l'orario di chiusura restano comunque in funzione i distributori automatici posti all'esterno degli stessi.
3. Per la giornata di domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile 2021 è disposta la sospensione di tutte le attività di ristorazione con divieto assoluto di asporto. Sono esclusi ristoranti, pizzerie, tavola calda, gelaterie, pasticcerie, forni e vendita di pasta fresca per i quali è consentito l'asporto fino alle ore 14:00 ed è sempre consentita la consegna a domicilio in conformità delle normative statali e/ o regionali vigenti. A queste attività è fatto divieto di vendere prodotti diversi da quelli di produzione propria o prodotti propri di attività chiuse o sospese anche al fine di evitare concorrenza sleale ( a mero titolo di esempio i bar­pasticcerie potranno vendere solo prodotti di pasticceria di propria produzione).
4. Per la giornata di domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile 2021 per i bar, fatta eccezione per le categorie rientranti nel punto 3, è disposta la chiusura.
5. Con effetto immediato e fino al 10 aprile 2021 agli esercizi commerciali "supermercati", esercizi di "vicinato", del settore alimentare e misto ed ai c.d. "distributori automatici - H 24" è fatto divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 18:00 fino alle ore 05:00 del giorno successivo.
6. TUTTE LE ATTIVITÀ DEVONO GARANTIRE LA CORRETTA APPLICAZIONE NELLE PROPRIE SEDI DI ATTIVITA' DELLE MISURE ANTI COVID PER IL PROPRIO PERSONALE E PER L'UTENZA IVI COMPRESO IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE CHE POSSONO AVERE ACCESSO NELL'ATTIVITA';
7. è sempre vietato consumare in strada o in luoghi pubblici cibo e bevande da asporto E TRATTENERSI DINANZI agli esercizi per consumare bevande o altro;
8. Con effetto immediato e fino al 10 aprile 2021, al fine di evitare assembramenti di persone, è consentito il solo transito dei pedoni con assoluto divieto di permanenza sulle seguenti strade e piazze cittadine: Via A. Sorrentino;  Via Angiporto del Castello; Via G. Verdi;  Via D. Alighieri;  Via N. Caputo;  Via Mafalda di Savoia; Piazza Abbro;  Piazza Passaro. 

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