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[Ordinanza n. 196 del 28/06/2024]DISFIDA DEI TROMBONIERI - LA PERGAMENA BIANCA 2024 - 48° EDIZIONE
Ultimo aggiornamento : 02/07/2024DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL 7 LUGLIO 2024In occasione e durante la manifestazione "Disfida dei Trombonieri", dalle ore 17.00 del giorno 7 luglio 2024 e fino alle ore 01.00 del giorno 8 luglio 2024:
1) È fatto divieto di somministrare, vendere e consumare, anche per asporto, qualsiasi tipo di bevande in bottiglie ed altri contenitori di vetro, nonché in lattine, nelle aree della città interessate alla manifestazione, in concomitanza degli orari di svolgimento della stessa.
2) E' fatto divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in genere da parte di: - esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche in forma itinerante ed altre attività che vendono tali generi in base ad atto abilitativo; - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella modalità di vendita per asporto; - distributori automatici di bevande (H 24).
3) Il divieto di somministrare non si applica alla somministrazione assistita, che potrà essere esercitata nei limiti previsti dalla vigente legislazione, dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché all'interno dei locali stessi e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, fermo restando il divieto di consumo alcolici.
4) E' fatto, inoltre, obbligo agli esercenti le cui attività insistono sull'area interessata alla manifestazione, di esporre in modo ben visibile l'avviso all'utenza del divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori similari.
1) È fatto divieto di somministrare, vendere e consumare, anche per asporto, qualsiasi tipo di bevande in bottiglie ed altri contenitori di vetro, nonché in lattine, nelle aree della città interessate alla manifestazione, in concomitanza degli orari di svolgimento della stessa.
2) E' fatto divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in genere da parte di: - esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche in forma itinerante ed altre attività che vendono tali generi in base ad atto abilitativo; - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella modalità di vendita per asporto; - distributori automatici di bevande (H 24).
3) Il divieto di somministrare non si applica alla somministrazione assistita, che potrà essere esercitata nei limiti previsti dalla vigente legislazione, dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché all'interno dei locali stessi e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, fermo restando il divieto di consumo alcolici.
4) E' fatto, inoltre, obbligo agli esercenti le cui attività insistono sull'area interessata alla manifestazione, di esporre in modo ben visibile l'avviso all'utenza del divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori similari.