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Ordinanza n.22 del 31 agosto 2021
documenti allegati
[Ordinanza n.22 del 31-08-2021]

Ordinanza n.22 del 31 agosto 2021

Ultimo aggiornamento : 02/09/2021Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. –--- Proroga e aggiornamento delle misure disposte con l’Ordinanza regionale n.21 del 2021 (Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Disposizioni in tema di controlli dei rientri dall’estero nel territorio della Campania.).

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 1° settembre 2021 e fino al 30 settembre 2021:

1. sono prorogate le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 21 del 31 luglio 2021- pubblicata sul BURC in pari data - e, in particolare:

1.1 -  dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:  
a)  è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di  qualsiasi  esercizio  commerciale  (ivi  compresi  bar,  chioschi,  pizzerie,  ristoranti,  pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;  
b)  è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;  
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;  
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 
1.2 - E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.
 
1.3 - In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021- così come prorogata con Ordinanza del Ministro della Salute 27 agosto 2021 - l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento -  nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi.

 


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