covid-19
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[Ordinanza n. 28 del 19 dicembre 2021]ORDINANZA n. 28 del 19 dicembre 2021
Ultimo aggiornamento : 21/12/2021Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo2020, n. 19. ----- Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni, dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021.Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l’obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, su tutto il territorio regionale: | |
1.1. | con decorrenza immediata e fino al 1 gennaio 2022: |
- è fatto divieto di svolgimento di feste ed eventi consimili in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Resta consentito il solo svolgimento di pranzi e/o cene, nel rispetto dei protocolli vigenti, nonché di altri eventi esclusivamente in forma statica, con posti seduti e preassegnati e con obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento. Si precisa che lo svolgimento dell’attività di ristorazione, anche presso le strutture alberghiere, resta consentita nel rispetto dei protocolli vigenti e con esclusione di attività di ballo; |
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1.2. | restano confermate le disposizioni dell’ordinanza n.27 del 15 dicembre 2021, e, per l’effetto: |
- a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022: | |
1.2.1. | per l’intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i bar e gli altri esercizi di ristorazione, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto; |
1.2.2. | nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento; |
1.2.3. | è confermato l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all’aperto); |
1.2.4. | - nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022: dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua. Si precisa che il divieto non riguarda le strutture con modalità di vendita “drive through”, con sistema di ordine, pagamento e ritiro direttamente in macchina. |