covid-19
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[Ordinanza n.2 del 9 febbraio 2022]Ordinanza n.2 del 9 febbraio 2022
Ultimo aggiornamento : 10/02/2022Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. ==== Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.Sull’intero territorio regionale, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 29 gennaio 2022:
1. fatta eccezione per i soggetti esclusi dall'obbligo ai sensi·dell'art.1, comma 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute dell'8 febbraio 2022 (bambini di età inferiore ai sei anni; ... persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina; persone che devono comunicare con un disabiie in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività, sportiva), l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli e navi.
2. Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente - a tutela della propria e della altrui sicurezza - i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.