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Matrimonio, separazione, divorzio

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Separazione e Divorzio

Ultimo aggiornamento : 26/11/2007

Richiesta separazione dei beni 
  
Descrizione
La scelta del regime patrimoniale dei coniugi è effettuata all'atto del matrimonio, con dichiarazione avanti al Sindaco o al Parroco. Se la scelta è effettuata successivamente alla celebrazione del matrimonio è necessario un atto stipulato avanti a un notaio, per il quale occorre presentare un estratto dell'atto di matrimonio, ritirabile presso gli sportelli certificativi dello Stato Civile.
Cosa presentare
Dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio. Atto notarile in caso di dichiarazione successiva al matrimonio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell'atto di matrimonio). 

Richiesta di divorzio 
  
Descrizione
E' la richiesta allo scioglimento del matrimonio civile da parte di uno o entrambi i coniugio. Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Per Ottenere il divorzio Religioso occorre ottenere l'annullamento dalla Chiesa.
Chi può richiederlo
1)Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968;
2) Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero;
3) Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio;
4) Se il matrimonio non è stato consumato;
5) Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
Quando Richiederlo
Dopo almeno 3 anni di separazione legale.
Documenti da presentare
(a) Divorzio congiunto o consensuale (richiesto da entrambi i coniugi):
1) Due stati di famiglia
2) Certificato di residenza
3) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato
4) Copia autentica del verbale di separazione
(b) Divorzio giudiziale o contenzioso (richiesto da uno solo dei due coniugi):
1) Due stati di famiglia
2) Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa
3) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato
4) Copia autentica del verbale di separazione
Norme di riferimento
1) Legge 01.12.1970 , n. 898
Tempi svolgimento Pratica
Dipendenti dalle operazioni del Tribunale.
Costo
Nessun costo, tranne l'onorario degli avvocati. Se però sussite l'impossibilità di affrontare la spesa per l'assistenza legale è possibile rivolgervi alla Commissione Gratuito Patrocinio, presente in ogni Tribunale, che assegnerà un avvocato d'ufficio.
 
 
Assegnazione della casa coniugale  
  
L’articolo 155 del codice civile prevede che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e, ove possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
L’assegnazione della casa è un provvedimento che il giudice può adottare per tutelare l'interesse dei figli minori a conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia.
Tale provvedimento, pertanto, in mancanza di figli minori, non può essere adottato per tutelare le esigenze del coniuge economicamente debole: per tale scopo, infatti, è previsto l’assegno di mantenimento (secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità da considerarsi prevalente; non mancano, tuttavia, pronunce in senso diverso).
Il provvedimento di assegnazione della casa, specialmente nelle grandi città, dove il valore degli immobili è molto alto, incide in maniera rilevante sugli assetti economici della separazione: molto spesso per l'acquisto della casa i coniugi hanno investito i propri risparmi o sono ricorsi al credito, stipulando un mutuo con un istituto bancario garantito da ipoteca sull'immobile.
Quando l'immobile viene assegnato al coniuge che non ne è proprietario, il giudice della separazione, nel liquidare gli assegni di mantenimento per i figli e l'altro coniuge, deve tenere conto del fatto che, se l'obbligato al pagamento di tali assegni è il coniuge estromesso dalla casa coniugale, questi dovrà affrontare anche le spese per la propria sistemazione abitativa.
Quando la casa è in comproprietà fra i coniugi o di proprietà esclusiva del coniuge estromesso, quest'ultimo non perde, in seguito al provvedimento di assegnazione, la titolarità dei suoi diritti sulla casa: rimane proprietario o comproprietario dell'immobile. Egli perde, invece, le facoltà di abitare e di disporre materialmente della casa, perchè il provvedimento di assegnazione crea un diritto di godimento a favore del coniuge assegnatario.
Il provvedimento di assegnazione, in quanto trascritto nei registri immobiliari, può essere opposto ai terzi acquirenti dell’immobile: i terzi, cioè, acquistano la proprietà dell'immobile, ma, esattamente come il loro venditore, non ne potranno disporre materialmente fino a quando il provvedimento di assegnazione non venga revocato dall'autorità giudiziaria (quando cessano le condizioni per cui era stato emesso: quando i figli divengono maggiorenni e autonomi).
 
 

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